PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ottavo e il nono periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia il regime di affidamento, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.